Il titolare di una registrazione italiana per disegno o modello ha la possibilità, entro sei mesi dal deposito della relativa domanda nazionale, di depositare all'Estero (nei paesi della Convenzione di Parigi - CUP) ulteriori corrispondenti domande di registrazioni per disegno o modello, potendo contare sul vantaggio che queste ultime domande straniere retroagiscono alla stessa data dell'originaria domanda di registrazione italiana per quanto attiene la verifica del requisito della novità.
L'estensione di una registrazione italiana può essere fatta:
- per singoli Paesi
- tramite la Convenzione internazionale dell'Aia
- tramite la Registrazione Comunitaria