Newsletter - Marzo 2015
23 marzo 2015
Il disegno di Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il Patent Box, cioè un regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di proprietà intellettuali, quali opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi di impresa “funzionalmente equiparabili ai brevetti”.

Con detta espressione il legislatore intende riferirsi a quei marchi che richiedono il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo. Sono conseguentemente esclusi dal regime agevolato i tipici marchi commerciali.

Le principali caratteristiche della Patent Box, disciplinata dai commi 37-45 dell’art.1 della L. 190/2014, sono le seguenti:
 
  • Il regime opzionale di tassazione agevolata opererà nei prossimi cinque periodi di imposta e le percentuali di detassazione possono così riepilogarsi: il 2015 sarà il primo periodo di imposta del regime e la quota di reddito detassata sarà pari al 30%. Nel 2016 la quota di reddito detassata sarà pari al 40%. Dal 2017 al 2019 la quota di reddito detassata sarà del 50%;
  • Possono usufruire del regime opzionale di tassazione agevolata tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa (ovvero Società di capitali, Società di persone, Imprese individuali e Stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Paesi rientranti nella white list);
  • La durata dell’opzione è di 5 anni e non è revocabile;
  • L’applicazione dell’agevolazione fiscale è immediata nel caso in cui i redditi derivino dalla concessione dei diritti di proprietà intellettuale a terzi, attraverso contratti di licenza;
  • Se l’utilizzazione del diritto avviene da parte del proprietario dello stesso (cd. utilizzazione diretta), viene percentualmente detassato il reddito figurativo derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolati, cioè il contributo economico degli stessi al reddito complessivo realizzato dall’impresa. Per determinare tale importo dovrà essere attivata una procedura di ruling internazionale, ai sensi dell’art. 8 del DL 269/2003, cioè una forma di interpello con l’Agenzia delle Entrate. La procedura di ruling dovrà essere attivata anche nel caso in cui i redditi derivanti dalla concessione in uso di marchi e brevetti, o le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi, siano stati realizzati nell’ambito di operazioni all’interno dello stesso gruppo societario;
  • Le plusvalenze da cessione vengono integralmente detassate a condizione che, entro il secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori beni immateriali agevolabili;
  • Condizione per rientrare nel regime di tassazione agevolata è che vengano svolte attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione dei marchi, dei brevetti o dei beni immateriali oggetto della agevolazione, anche attraverso enti esterni di ricerca;
  • Il reddito agevolabile sarà poi individuato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività e i costi sostenuti per produrre il bene.
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